Controllo
L’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che l’Autorità di Gestione ha la responsabilità di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché, la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; stabilisce, altresì, che a tal fine possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria, conformemente alle modalità stabilite dall’art.13 del Reg. 1828/2006 della Commissione.
Alle attività di controllo esercitate dall’Autorità di Gestione, si affiancano quelle espletate in base ai Regolamenti delle Autorità Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.
L’attività di controllo dell’Autorità di Gestione è di primo livello (o ordinario) ed è realizzata in concomitanza con la gestione degli interventi nell’arco di tutto il periodo di attuazione del POR.
Controllo di I livelloIl controllo di I livello consiste nelle verifiche amministrativo-contabili da espletare sul 100% delle operazioni/progetti prima di ogni domanda di pagamento, e nei controlli in loco (presso i beneficiari) da effettuarsi sulla base di un campione rappresentativo di operazioni.
Autorità di CertificazioneL'Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l'attuazione del programma operativo.
Autorità di AuditL'Autorità di Audit è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.